Caso 3

Danno iure hereditatis: gli attori hanno inoltre richiesto il risarcimento del danno iure hereditatis essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la condotta illecita dei medici e il decesso della loro congiunta, consistente tanto nel danno biologico da invalidità temporanea totale, che si è protratto dall’evento lesivo fino al decesso, quanto nella sofferenza psichica della medesima. Sicuramente agli attori spetta il risarcimento del danno biologico commisurato all’inabilità temporanea totale occorsa alla paziente per il periodo di 22 giorni (dal 10.02.2016 data dell’intervento fino al 3.03.2016 data del decesso).

Secondo la Suprema Corte “È noto, infatti, che, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato soltanto alla inabilità temporanea, adeguando, tuttavia, la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero, ed è sempre presente, a prescindere dallo stato di coscienza del leso” (cfr. Cass. Civ., 15395/2016) La sofferenza della vittima deve essere parimenti riconosciuta in quanto si è realizzata la consapevolezza del fine vita da parte della stessa.

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