Caso 1

I Sigg.ri (omissis) deducevano la sussistenza di molteplici elementi censurabili nella condotta e nelle scelte operate dai sanitari che ebbero in cura la madre Sig.ra (omissis) durante il suddetto ricovero, causalmente ricollegabili con il decesso. Infatti i ricorrenti sostenevano che emergeva chiaramente che gli eventi avversi occorsi, ovverosia la lesione del tronco arterioso anonimo, il sanguinamento post-operatorio, la lesione cerebrale ischemica e il successivo stato comatoso, le numerose infezioni nosocomiali, avevano condotto alla morte della paziente. Chiedevano quindi il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nonché, iure hereditatis, del danno terminale sia biologico che morale subito dalla de cuius.

Il Tribunale Civile di Ravenna, definitivamente pronunciando (omissis) nei confronti di (omissis)

S.p.A. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e, per l’effetto, accertato che la morte di (omissis) è conseguenza dell’inadempimento dell’obbligazione di cura assunta dalla convenuta, la condanna al pagamento in favore del marito (omissis) della somma di € 200.000,00 e in favore di ciascuna delle figlie (omissis) della somma di € 185.000,00, nonché della complessiva somma di € 2.156,00, da riconoscersi pro quota iure hereditatis in favore di ciascuno degli attori, tutte oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicati in parte motiva; -condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite;

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